Non basta una situazione di povertà dovuta alla separazione per revocare un permesso di dimora

Tribunale federale, 13 marzo 2018, 2C_1053/2017

Nell’ambito dell’esame dell’avvenuta integrazione secondo l’art. 50 cpv. 1 lit. a LStr, la suddivisione dei ruoli scelta dalla coppia non deve penalizzare il coniuge attivo all’interno delle mura domestiche. Occorre accordare alla persona che si era sin lì occupata dell’economia domestica un congruo periodo di tempo per permetterle un reinserimento professionale, ecc.

Giunta in Svizzera nel gennaio 2012, la ricorrente, cittadina nigeriana, aveva ottenuto un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato, per permetterle di vivere col marito, titolare di un permesso di domicilio. In seguito alla separazione dei coniugi, nel maggio 2015, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni aveva negato alla ricorrente il rinnovo del permesso di dimora essendo venuto meno lo scopo del soggiorno (vivere con il marito). Ciò nonostante il fatto che avesse intrapreso sforzi per procacciarsi un’attività lucrativa, trovando concretamente più di un impiego e ciò, nonostante dovesse in parallelo occuparsi di due figli in tenera età.
Il Tribunale federale ricorda che per negare un’integrazione riuscita a uno straniero con un impiego fisso, finanziariamente indipendente, che si comporta in modo corretto e conosce la lingua del luogo, ci vogliono dei motivi validi. Per il riconoscimento dell’avvenuta integrazione, una carriera qualificata non è necessaria e ad esso non osta nemmeno l’assenza di rapporti sociali particolarmente stretti. Nell’ambito dell’esame dell’avvenuta integrazione, la suddivisione dei ruoli scelta dalla coppia non deve penalizzare il coniuge attivo all’interno delle mura domestiche.
In un contesto come quello in esame, il principio di proporzionalità che va applicato anche nell’ambito dell’art. 62 lett. e LStr, comporta tra l’altro di considerare che la situazione di bisogno è da ricondurre non già a uno specifico atteggiamento dello straniero, bensì alla separazione di due coniugi. In simili circostanze occorre accordare alla persona che si era sin lì occupata dell’economia domestica un congruo periodo di tempo per permetterle un reinserimento professionale, ecc.

Accesso diretto alla sentenza (bger.ch)

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